Legge 21
febbraio 2006, n. 49
"Conversione in
legge, con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante
misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime
Olimpiadi invernali, nonche' la funzionalità dell'Amministrazione
dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti
recidivi"
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2006 - Supplemento Ordinario n. 45
Art. 1.
1. Il decreto-legge 30
dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i
finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonche'
la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il
recupero di tossicodipendenti recidivi, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato
con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2006 - Supplemento Ordinario n. 45
(*) Le modifiche apportate
dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
"Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 30
dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i
finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonche'
la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il
recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche
al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309"
Art. 1.
Assunzione di personale della Polizia di Stato
1. Al fine di prevenire e
contrastare il crimine organizzato ed il terrorismo interno ed internazionale,
anche per le esigenze connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali, nonche' per assicurare la funzionalità dell'Amministrazione
dell'interno, nell'ambito del contingente di assunzioni autorizzate per l'anno
2006 per la Polizia di Stato, e' autorizzata l'assunzione, a decorrere dal 1°
gennaio 2006, fino a 1.115 agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato frequentatori
del 61° e del 62° corso di allievo agente ausiliario di leva della Polizia di
Stato.
2. Le assunzioni di cui al
comma 1 sono effettuate in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, entro il limite di spesa massimo
di 34.676.500 euro a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede,
quanto a 14.676.500 euro per l'anno 2006 e a 34.676.500 euro a decorrere
dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 1, comma 96, della medesima legge n. 311 del 2004 e, quanto
a 20.000.000 di euro per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24
dicembre 2003, n. 350.
3. Relativamente alle
ulteriori assunzioni nella Polizia di Stato da effettuarsi nell'anno 2006
nell'ambito del contingente autorizzato per le esigenze di cui al comma 1, e'
assicurata la precedenza ai volontari in ferma breve delle Forze armate
vincitori dei concorsi per agente della Polizia di Stato, pubblicati nelle Gazzette
Ufficiali della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 36 dell'8
maggio 2001 e n. 47 del 14 giugno 2002.
4. Il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
5. Soppresso.
Art. 1-bis.
Finanziamento del Fondo per la prevenzione dell'usura
1. Le somme del Fondo
unificato di cui all'articolo 51 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, resesi
disponibili al termine di ogni esercizio finanziario, possono essere
annualmente destinate per il finanziamento del Fondo per la prevenzione
dell'usura, di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108,
e successive modificazioni. A tal riguardo, si provvede con decreto del
Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
Art. 1-ter.
Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale
1. Al decreto-legge 27 luglio
2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.
155, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 10, comma 3, le parole: «All'articolo 495, quarto comma, n. 2, del
codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 495, terzo comma,
n. 2, del codice penale»;
b) dopo
l'articolo 10, e' inserito il seguente:
«Art. 10-bis (Disposizioni concernenti i segni distintivi ed
altri materiali in uso ai Corpi di polizia). - 1. Dopo l'articolo 497-bis del
codice penale, e' inserito il seguente:
«Art. 497-ter (Possesso di segni distintivi contraffatti). -
Le pene di cui all'articolo 497-bis, si applicano anche, rispettivamente:
1) a chiunque
illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni o documenti di
identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne
simulano la funzione;
2) a
chiunque illecitamente fabbrica o comunque forma gli oggetti e i documenti
indicati nel numero precedente, ovvero illecitamente ne fa uso»;
c)
all'articolo 14, comma 3, capoverso, le parole: «con la notificazione della
proposta il questore può imporre all'interessato il divieto di cui all'articolo
4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;» sono sostituite dalle
seguenti: «il questore può imporre all'interessato sottoposto alla misura della
sorveglianza speciale il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423;».
2. Al
primo comma dell'articolo 498 del codice penale, le parole: «Chiunque
abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi» sono sostituite
dalle seguenti: «Chiunque, fuori dei casi previsti, dall'articolo 497-ter,
abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi».
3.
All'articolo 28 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al
primo comma, le parole: «sono proibite la raccolta e la detenzione» sono
sostituite dalle seguenti: «sono proibite la fabbricazione, la raccolta, la
detenzione e la vendita»;
b) al
primo comma, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Con la licenza di
fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse e la riparazione
delle armi prodotte»;
c) il
secondo comma e' sostituito dal seguente:
«La licenza
e' altresì necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco
diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonche' per la fabbricazione, l'importazione e
l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di
autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di
polizia, nonche' per la fabbricazione e la detenzione
delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione
degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria,
fatte salve le produzioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato»;
d) al
quarto comma, le parole: «con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda
da lire
4.
All'articolo 5-bis del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, il comma 4 e' sostituito dal
seguente:
«4. Agli
agenti di pubblica sicurezza di cui al presente articolo e' consentito l'uso di
un segnale distintivo, di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a
luce lampeggiante, definiti con decreto del Ministro dell'interno di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per gli impieghi previsti
dall'articolo 177 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, quando ne sussistono le
condizioni».
5. Le
disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della legge di conversione del presente decreto. Per coloro che
già esercitano le attività di cui al medesimo comma, la licenza, se non
prevista dalle disposizioni precedentemente in vigore, deve essere richiesta
entro i sessanta giorni successivi alla stessa data.
6. Le
disposizioni di cui al comma 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto ivi previsto.
Art. 2.
Misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione civile dell'Interno
1. All'articolo 36, comma 5,
secondo periodo, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e successive
modificazioni, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2007» sono sostituite
dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2009».
1-bis. Per l'espletamento dei
compiti di istituto connessi all'attuazione della normativa in materia di
immigrazione e asilo, anche per i profili attinenti alla prevenzione e al
contrasto dell'immigrazione clandestina, e, in via prioritaria, al
funzionamento degli uffici immigrazione delle questure e degli sportelli unici
per l'immigrazione delle prefetture - uffici territoriali del Governo, nonche' degli altri compiti attribuiti al Ministero
dell'interno, sono autorizzati nel triennio 2006-2008 nell'ambito dei ruoli del
personale dell'Amministrazione civile dell'interno:
a) per 48
unità della carriera prefettizia l'assunzione utilizzando la graduatoria del
concorso indetto con decreto ministeriale 18 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 103 del 31 dicembre
2002, e per 3 unità la procedura di riammissione prevista dall'articolo 132 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
b) per 30
unità di dirigenti di seconda fascia dell'area
c) per 250
unità nei profili dell'area funzionale C l'incremento delle relative dotazioni
organiche.
1-ter. L'onere aggiuntivo
derivante dall'attuazione del comma 1-bis e' pari a 3.764.000 euro per il
1-quater. Sono fatti salvi
gli effetti derivanti dall'applicazione, a decorrere dall'anno 2006,
dell'articolo 1-quinquies, comma 3, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, e
dall'applicazione dell'articolo 13-ter del decreto-legge 30 giugno 2005, n.
115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168.
1-quinquies. All'onere
derivante dall'attuazione dei commi 1-ter e 1-quater si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3,
comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Art. 3.
Finanziamenti per le Olimpiadi invernali
1. All'articolo 11-quinquiesdecies
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il comma 13 e' sostituito dal seguente:
«13.
Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato indice, con proprio provvedimento, un'apposita lotteria
istantanea i cui utili, fino ad un massimo di 30 milioni di euro, sono
direttamente devoluti all'Amministrazione stessa al fine di promuovere,
attraverso attività di sponsorizzazione e di licenza di marchio, i Giochi
olimpici invernali "Torino 2006"».
1-bis. Per fronteggiare le
urgenti esigenze del servizio antincendio aeroportuale derivanti dalla riclassificazione dello scalo di Cuneo Levaldigi
anche in relazione alle Olimpiadi invernali di Torino, la dotazione organica
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' incrementata di cinquanta unità
appartenenti al ruolo dei vigili del fuoco.
1-ter. In relazione alle
esigenze di cui al comma 1-bis, il Ministero dell'interno e' autorizzato, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre
2004, n.
1-quater. In attesa
dell'espletamento del concorso di cui al comma 1-ter e al fine di assicurare la
continuità del servizio antincendio aeroportuale nello scalo di Torino-Cuneo Levaldigi, il
Ministero dell'interno e' autorizzato ad assumere a tempo determinato, tra il
personale indicato nel medesimo comma 1-ter, venticinque unità di personale
appartenente alla qualifica di vigile del fuoco. Le predette assunzioni
decorrono dalla data in cui il Corpo nazionale dei vigili del fuoco assumerà la
gestione diretta del predetto servizio.
1-quinquies. Alla copertura
degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a
1.835.000 euro per l'anno
Art. 4.
Esecuzione delle pene detentive per tossicodipendenti in programmi di
recupero
2. La disposizione di cui alla lettera c) del comma 9 dell'articolo
656 del codice di procedura penale non si applica nei confronti di condannati,
tossicodipendenti o alcooldipendenti, che abbiano in corso, al momento del
deposito della sentenza definitiva, un programma terapeutico di recupero presso
i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti ovvero nell'ambito di
una struttura autorizzata nei casi in cui l'interruzione del programma può
pregiudicarne
Art. 4-bis.
Modificazioni all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 309 del 1990
1. All'articolo 73 del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la
rubrica e' sostituita dalla seguente: «Produzione, traffico e detenzione
illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope»;
b) il
comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1.
Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce,
fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce,
commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito,
consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla
tabella I prevista dall'articolo 14, e' punito con la reclusione da sei a venti
anni e con la multa da euro
c) dopo il
comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Con le medesime pene
di cui al comma 1 e' punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui
all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o
comunque illecitamente detiene:
a)
sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se
superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute
emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga,
ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo
o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione,
appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;
b)
medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella
II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima
ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla meta»;
d) al
comma 2, le parole: «nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nelle
tabelle I e II di cui all'articolo 14»; la parola: «otto» e' sostituita dalla
seguente: «sei» e le parole: «lire cinquanta milioni a lire seicento milioni»
sono sostituite dalle seguenti: «euro
e) dopo il
comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Le
pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o
commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui
alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili
nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste
nelle tabelle di cui all'articolo 14»;
f) i commi
3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Le
stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze
stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di
autorizzazione.
4. Quando
le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi
nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14 e non ricorrono le
condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite,
diminuite da un terzo alla metà.
5. Quando,
per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità
e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve
entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa
da euro
g) dopo il
comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis.
Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo
commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o
psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della
pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non
debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può
applicare, anziche' le pene detentive e pecuniarie,
quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la
sentenza il giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di
verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'Ufficio
riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dall'articolo
54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica
utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva
irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai
sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione
degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto
2000, n. 274, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che
procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del
codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle
circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente
ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca e'
ammesso ricorso per Cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di
pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte».
Art. 4-ter.
Modifica dell'articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 309 del 1990
«Art. 75 (Condotte integranti illeciti amministrativi). - 1.
Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o
comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dalle ipotesi di cui
all'articolo 73, comma 1-bis, o medicinali contenenti sostanze stupefacenti o
psicotrope elencate nella tabella II, sezioni B e C, fuori delle condizioni di
cui all'articolo 72, comma 2, e' sottoposto, per un periodo non inferiore a un
mese e non superiore a un anno, a una o più delle seguenti sanzioni
amministrative:
a)
sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla;
b)
sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla;
c)
sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di
conseguirli;
d)
sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di
conseguirlo se cittadino extracomunitario.
3.
Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia procedono alla
contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo e comunque
entro dieci giorni, con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze
sequestrate effettuati presso le strutture pubbliche di cui al comma 10, al
prefetto competente ai sensi del comma 13. Ove, al momento dell'accertamento,
l'interessato abbia la diretta e immediata disponibilità di veicoli a motore,
gli organi di polizia procedono altresì all'immediato ritiro della patente di
guida. Qualora la disponibilità sia riferita ad un ciclomotore, gli organi
accertatori ritirano anche il certificato di idoneità tecnica, sottoponendo il
veicolo a fermo amministrativo. Il ritiro della patente di guida, nonche' del certificato di idoneità tecnica e il fermo
amministrativo del ciclomotore hanno durata di trenta giorni e ad essi si
estendono gli effetti di quanto previsto al comma 4. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La patente di guida e il
certificato di idoneità tecnica sono trasmessi al prefetto competente ai sensi
del comma
4. Entro
il termine di quaranta giorni dalla ricezione della segnalazione, il prefetto,
se ritiene fondato l'accer-tamento, adotta apposita ordinanza convocando, anche
a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a se' o a un
suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le
sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata nonche',
eventualmente, per formulare l'invito di cui al comma
5. Se
l'interessato e' persona minore di età, il prefetto, qualora ciò non contrasti
con le esigenze educative del medesimo, convoca i genitori o chi ne esercita la
potestà, li rende edotti delle circostanze di fatto e dà loro notizia circa le
strutture di cui al comma 2.
6. Degli
accertamenti e degli atti di cui ai commi da
8. Qualora
la condotta di cui al comma 1 sia stata posta in essere da straniero
maggiorenne, gli organi di polizia ne riferiscono altresì al questore
competente per territorio in relazione al luogo, come determinato al comma 13,
per le valutazioni di competenza in sede di rinnovo del permesso di soggiorno.
9. Al
decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1 e
eventualmente formula l'invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento
della notifica all'interessato, può essere fatta opposizione entro il termine
di dieci giorni dalla notifica stessa, davanti al giudice di pace, e nel caso
di minorenne al Tribunale per i minorenni, competente in relazione al luogo
come determinato al comma 13. Copia del decreto e' contestualmente inviata al
questore di cui al comma 8.
10. Gli
accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi
sono effettuati presso gli istituti di medicina legale, i laboratori
universitari di tossicologia forense, le strutture delle Forze di polizia
ovvero presso le strutture pubbliche di base da individuare con decreto del
Ministero della salute.
11. Se
risulta che l'interessato si sia sottoposto, con esito positivo, al programma
di cui al comma 2, il prefetto adotta il provvedimento di revoca delle
sanzioni, dandone comunicazione al questore e al giudice di pace competente.
12. Si
applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del capo I e il
secondo comma dell'articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
13. Il
prefetto competente per territorio in relazione al luogo di residenza o, in
mancanza, di domicilio dell'interessato e, ove questi siano sconosciuti, in
relazione al luogo ove e' stato commesso il fatto, applica le sanzioni di cui
al comma 1 e formula l'invito di cui al comma 2.
14. Se per
i fatti previsti dal comma 1, nel caso di particolare tenuità della violazione,
ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il
futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e limitatamente
alla prima volta, il prefetto può definire il procedimento con il formale
invito a non fare più uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle
conseguenze a suo danno».
Art. 4-quater.
Inserimento dell'articolo 75-bis nel testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 309 del 1990
1. Dopo l'articolo 75 del
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, e' inserito il seguente:
«Art. 75-bis (Provvedimenti a tutela della sicurezza
pubblica). - 1. Qualora in relazione alle modalità od alle circostanze
dell'uso, dalla condotta di cui al comma 1 dell'articolo 75 possa derivare
pericolo per la sicurezza pubblica, l'interessato che risulti già condannato,
anche non definitivamente, per reati contro la persona, contro il patrimonio o
per quelli previsti dalle disposizioni del presente testo unico o dalle norme
sulla circolazione stradale, oppure sanzionato per violazione delle norme del
presente testo unico o destinatario di misura di prevenzione o di sicurezza,
può essere inoltre sottoposto, per la durata massima di due anni, ad una o più
delle seguenti misure:
a) obbligo
di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della
Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente
competente;
b) obbligo
di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora,
entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;
c) divieto
di frequentare determinati locali pubblici;
d) divieto
di allontanarsi dal comune di residenza;
e) obbligo
di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli
orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici;
f) divieto
di condurre qualsiasi veicolo a motore.
2. Il
questore, ricevuta copia del decreto con il quale e' stata applicata una delle
sanzioni di cui all'articolo 75, quando la persona si trova nelle condizioni di
cui al comma 1, può disporre le misure di cui al medesimo comma, con
provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, recante
l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di
difensore, memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento e'
comunicato entro quarantotto ore dalla notifica al giudice di pace competente
per territorio in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio
dell'interessato. Il giudice, se ricorrono i presupposti di cui al comma 1,
dispone con decreto la convalida nelle successive quarantotto ore.
3. Le
misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere
modificate o revocate dal giudice di pace competente, qualora siano cessate o
mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. Le prescrizioni
possono essere altresì modificate, su richiesta del questore, qualora risultino
aggravate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. In tal caso, con
la richiesta di modifica, il questore deve avvisare l'interessato della facoltà
prevista dal comma 2. Il ricorso per cassazione contro il provvedimento di
revoca o di modifica non ha effetto sospensivo.
4. Il
decreto di revoca dei provvedimenti di cui all'articolo 75, adottato quando
l'interessato risulta essersi sottoposto con esito positivo al programma di cui
al comma 2 dell'articolo 75, e' comunicato al questore e al giudice ai fini
della revoca dei provvedimenti eventualmente emessi ai sensi del presente
articolo. Il giudice provvede senza formalità.
5. Della
sottoposizione con esito positivo al programma e' data comunicazione al
questore in relazione al disposto di cui al comma 8 dell'articolo 75.
6. Il
contravventore anche solo ad una delle disposizioni del comma 1 del presente
articolo e' punito con l'arresto da tre a diciotto mesi.
7. Qualora
l'interessato sia minorenne, competente a provvedere ai sensi dei commi da
Art. 4-quinquies.
Modificazioni all'articolo 78 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 309 del 1990
1. All'articolo 78 del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il
comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Con
decreto del Ministero della salute, emanato previo parere dell'Istituto
superiore di sanità e del Comitato scientifico di cui all'articolo 1-ter, e
periodicamente aggiornato in relazione all'evoluzione delle conoscenze nel
settore, sono determinate le procedure diagnostiche, medico-legali e tossicologico-forensi per accertare il tipo, il grado e
l'intensità dell'abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 75 e 75-bis»;
b) il
comma 2 e' abrogato.
Art. 4-sexies.
Modificazioni all'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 309 del 1990
1. All'articolo 89 del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi
1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1.
Qualora ricorrano i presupposti per la custodia cautelare in carcere il
giudice, ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza,
dispone gli arresti domiciliari quando imputata e' una persona
tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in
corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per
l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura privata
autorizzata ai sensi dell'articolo 116, e l'interruzione del programma può
pregiudicare il recupero dell'imputato. Quando si procede per i delitti di cui
agli articoli 628, terzo comma, o 629, secondo comma, del codice penale e
comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari, il provvedimento
e' subordinato alla prosecuzione del programma terapeutico in una struttura
residenziale. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice
stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero ed
indica gli orari ed i giorni nei quali lo stesso può assentarsi per
l'attuazione del programma.
2. Se una
persona tossicodipendente o alcooldipendente, che e'
in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di
recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti,
ovvero una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116, la misura
cautelare e' sostituita con quella degli arresti domiciliari ove non ricorrano
esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La sostituzione e' concessa su
istanza dell'interessato; all'istanza e' allegata certificazione, rilasciata da
un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata
accreditata per l'attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d),
dell'articolo 116, attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza,
la procedura con la quale e' stato accertato l'uso abituale di sostanze
stupefacenti, psicotrope o alcoliche, nonche' la
dichiarazione di disponibilità all'accoglimento rilasciata dalla struttura. Il
servizio pubblico e' comunque tenuto ad accogliere la richiesta
dell'interessato di sottoporsi a programma terapeutico. L'autorità giudiziaria,
quando si procede per i delitti di cui agli articoli 628, terzo comma, o 629,
secondo comma, del codice penale e comunque nel caso sussistano particolari
esigenze cautelari, subordina l'accoglimento dell'istanza all'individuazione di
una struttura residenziale»;
b) il
comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede per uno
dei delitti previsti dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni, ad eccezione di quelli di cui agli articoli 628,
terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale purche'
non siano ravvisabili elementi di collegamento con la criminalità organizzata
od eversiva»;
c) al
comma 5, le parole: « al comma » sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1
e»;
d) dopo il
comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Il
responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di
recupero e socio-riabilitativo e' tenuto a segnalare all'autorità giudiziaria
le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma. Qualora tali
violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l'autorità giudiziaria ne
dà comunicazione alle autorità competenti per la sospensione o revoca
dell'autorizzazione di cui all'articolo 116 e dell'accreditamento di cui
all'articolo 117, ferma restando l'adozione di misure idonee a tutelare i
soggetti in trattamento presso la struttura.».
Art. 4-septies.
Modificazioni all'articolo 90 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 309 del 1990
1. All'articolo 90 del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il
comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Nei
confronti di persona che debba espiare una pena detentiva inflitta per reati
commessi in relazione al proprio stato di tossico-dipendente, il Tribunale di
sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena detentiva per cinque anni
qualora, all'esito dell'acquisizione della relazione finale di cui all'articolo
123, accerti che la persona si e' sottoposta con esito positivo ad un programma
terapeutico e socio-riabilitativo eseguito presso una struttura sanitaria
pubblica od una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. Il
Tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate
condizioni economiche, può altresì sospendere anche l'esecuzione della pena
pecuniaria che non sia stata già riscossa. La sospensione può essere concessa
solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a
pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a
titolo esecutivo comprendente reato di cui all'articolo 4-bis della legge 26
luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni»;
b) al
comma 2, dopo la parola: «concessa», sono inserite le seguenti: «e la relativa
domanda e' inammissibile»;
c) il
comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La sospensione
dell'esecuzione della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza nonche' le pene accessorie e gli altri effetti penali della
condanna, tranne che si tratti della confisca. La sospensione non si estende
alle obbligazioni civili derivanti dal reato»;
d) al
comma 4, le parole da: « ed il Tribunale ai fini dell'accertamento» fino alla
fine del comma sono soppresse;
e) dopo il
comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Si
applica, per quanto non diversamente stabilito ed ove compatibile, la
disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni».
Art. 4-octies.
Modificazioni all'articolo 91 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 309 del 1990
1. All'articolo 91 del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il
comma 1 e' abrogato;
b) il
comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2.
All'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena e' allegata, a pena di
inammissibilità, certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le
tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per l'attività di
diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116 attestante, ai
sensi dell'articolo 123, la procedura con la quale e' stato accertato l'uso
abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, il tipo di programma
terapeutico e socio-riabilitativo scelto, l'indicazione della struttura ove il
programma e' stato eseguito, le modalità di realizzazione ed i risultati
conseguiti a seguito del programma stesso»;
c) il
comma 3 e' abrogato;
d) il
comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Se
l'ordine di carcerazione e' già stato eseguito la domanda e' presentata al
magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione, il
quale, se l'istanza e' ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in
ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ed al
grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione,
qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo
di fuga, può disporre l'applicazione provvisoria del beneficio. Sino alla
decisione del Tribunale di sorveglianza, il magistrato di sorveglianza e'
competente a dichiarare la revoca di cui all'articolo 93, comma 2. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma
4, della legge 26 luglio 1975, n. 354».
Art. 4-novies.
Modificazioni all'articolo 92 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 309 del 1990
1. All'articolo 92 del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al
comma 1, dopo le parole: «indicato nella richiesta», sono inserite le seguenti:
«o all'atto della scarcerazione»;
b) al
comma 3, le parole: «o al pretore» sono soppresse.
Art. 4-decies.
Modificazioni all'articolo 93 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 309 del 1990
1. All'articolo 93 del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il
comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Se il
condannato nei cinque anni successivi non commette un delitto non colposo punibile
con la reclusione, le pene ed ogni altro effetto penale si estinguono»;
b) il
comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La
sospensione dell'esecuzione e' revocata di diritto se il condannato, nel
termine di cui al comma 1, commette un delitto non colposo per cui viene
inflitta la pena della reclusione. Il Tribunale di sorveglianza che ha disposto
la sospensione e' competente alle pronunce di cui al presente comma ed al comma
1»;
c) dopo il
comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Il
termine di cinque anni di cui al comma 1 decorre dalla data di presentazione
dell'istanza in seguito al provvedimento di sospensione adottato dal pubblico
ministero ai sensi dell'articolo 656 del codice di procedura penale o della
domanda di cui all'articolo 91, comma 4. Tuttavia il tribunale, tenuto conto
della durata delle limitazioni e prescrizioni alle quali l'interessato si e'
spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, può determinare una diversa,
più favorevole data di decorrenza dell'esecuzione».
Art. 4-undecies.
Modificazioni all'articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 309 del 1990
1. All'articolo 94 del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il
comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Se la
pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente
o alcooldipendente che abbia in corso un programma di
recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni
momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o
intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui
concordato con un'azienda unità sanitaria locale o con una struttura privata
autorizzata ai sensi dell'articolo
b) il
comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Se
l'ordine di carcerazione e' stato eseguito, la domanda e' presentata al
magistrato di sorveglianza il quale, se l'istanza e' ammissibile, se sono
offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per
l'accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla
protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi siano elementi tali da
far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, può disporre l'applicazione
provvisoria della misura alternativa. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui al comma 4. Sino alla decisione del tribunale di
sorveglianza, il magistrato di sorveglianza e' competente all'adozione degli
ulteriori provvedimenti di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni»;
c) al
comma 3 e' aggiunto il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 92, commi 1 e 3»;
d) il
comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Il
tribunale accoglie l'istanza se ritiene che il programma di recupero, anche attraverso
le altre prescrizioni di cui all'articolo 47, comma 5, della legge 26 luglio
1975, n. 354, contribuisce al recupero del condannato ed assicura la
prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Se il tribunale di
sorveglianza dispone l'affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere
comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma. Sono
altresì stabilite le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il
tossicodipendente o l'alcooldipendente inizi
immediatamente o prosegua il programma di recupero. L'esecuzione della pena si
considera iniziata dalla data del verbale di affidamento, tuttavia qualora il
programma terapeutico al momento della decisione risulti già positivamente in
corso, il tribunale, tenuto conto della durata delle limitazioni alle quali
l'interessato si e' spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, può
determinare una diversa, più favorevole data di decorrenza dell'esecuzione»;
e) dopo il
comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis.
Qualora nel corso dell'affidamento disposto ai sensi del presente articolo
l'interessato abbia positivamente terminato la parte terapeutica del programma,
il magistrato di sorveglianza, previa rideterminazione
delle prescrizioni, può disporne la prosecuzione ai fini del reinserimento
sociale anche qualora la pena residua superi quella prevista per l'affidamento
ordinario di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
6-ter. Il
responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di
recupero e socio-riabilitativo e' tenuto a segnalare all'autorità giudiziaria
le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma. Qualora tali
violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l'autorità giudiziaria ne
dà comunicazione alle autorità competenti per la sospensione o revoca
dell'autorizzazione di cui all'articolo 116 e dell'accreditamento di cui
all'articolo 117, ferma restando l'adozione di misure idonee a tutelare i
soggetti in trattamento presso la struttura».
Art. 4-duodecies.
Modificazioni all'articolo 96 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 309 del 1990
1. All'articolo 96 del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il
comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Grava
sull'amministrazione penitenziaria l'onere per il mantenimento, la cura o
l'assistenza medica della persona sottoposta agli arresti domiciliari allorche' tale misura sia eseguita presso una struttura
privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116 e convenzionata con il Ministero
della giustizia»;
b) dopo il
comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis.
Per i minori tossicodipendenti o tossicofili, anche portatori di patologie
psichiche correlate all'uso di sostanze stupefacenti, sottoposti alle misure
cautelari non detentive, alla sospensione del processo e messa alla prova, alle
misure di sicurezza, nonche' alle misure alternative
alla detenzione, alle sanzioni sostitutive, eseguite con provvedimenti
giudiziari di collocamento in comunità terapeutiche e socio-riabilitative, gli
oneri per il trattamento sanitario e socio-riabilitativo sono a carico del
Dipartimento giustizia minorile, fatti salvi gli accordi con gli enti
territoriali e, nelle more della piena attuazione del trasferimento di dette
competenze, del Servizio sanitario nazionale.
6-ter.
All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, determinato nella
misura massima di euro
Art. 4-terdecies.
Modifica dell'articolo 97 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 309 del 1990
«Art. 97 (Attività sotto copertura). - 1. Fermo il disposto
dell'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia
giudiziaria addetti alle unità specializzate antidroga, i quali, al solo fine
di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dal presente testo
unico ed in esecuzione di operazioni anticrimine specificatamente disposte
dalla Direzione centrale per i servizi antidroga o, sempre d'intesa con questa,
dal questore o dal comandante provinciale dei Carabinieri o della Guardia di
finanza o dal comandante del nucleo di polizia tributaria o dal direttore della
Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29
ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
1991, n. 410, anche per interposta persona, acquistano, ricevono, sostituiscono
od occultano sostanze stupefacenti o psicotrope o compiono attività prodromiche e strumentali.
2. Per le
stesse indagini di cui al comma 1, gli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria possono utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura
anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di
comunicazione, informandone il pubblico ministero al più presto e comunque
entro le quarantotto ore successive all'inizio delle attività.
3.
Dell'esecuzione delle operazioni di cui al comma 1 e' data immediata e dettagliata
comunicazione alla Direzione centrale per i servizi antidroga ed all'autorità
giudiziaria, indicando, se necessario o se richiesto, anche il nominativo
dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione, nonche' il nominativo delle eventuali interposte persone
impiegate.
4. Gli
ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi di ausiliari ed interposte
persone, ai quali si estende la causa di non punibilità di cui al presente
articolo. Per l'esecuzione delle operazioni può essere autorizzata
l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, nonche'
di documenti di copertura secondo le modalità stabilite con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli
altri Ministri interessati.
5.
Chiunque, nel corso delle operazioni sotto copertura di cui al comma 1,
indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia
giudiziaria che effettuano le operazioni stesse, e' punito, salvo che il fatto
costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni».