Decreto ministeriale  14 giugno 2002

Lo si aspettava da tempo, dopo tante diverse stesure, nessuno più ci sperava: è arrivato. Nell'organizzazione del Sistema di Intervento grande importanza al Dipartimento delle Dipendenze ed  ai rapporti Pubblico - Privato Sociale. I SERT valorizzati come "strutture complesse".

Ad una prima lettura il decreto mi era sembrato complessivamente "buono" anche rispetto recenti affermazioni in cui il ruolo del Servizio Pubblico veniva messo in discussione. Raccolgo, invece, diverse reazioni negative.

Alcuni colleghi non hanno gradito indicazioni quali: mantenere "l’obiettivo del superamento dello stato di dipendenza anche dai farmaci sostitutivi", "evitare che si creino le condizioni per l’emergere della cronicità iatrogena" e, soprattutto, "nei casi in cui la cronicizzazione venga ritenuta inevitabile deve risultare dalla cartella individuale un dettagliato resoconto delle ragioni cliniche e dei tentativi effettuati per ridurre la dose di metadone". Le preoccupazioni degli estensori del decreto rispetto ad un uso inappropriato del metadone (che è legittimo) finiscono, tuttavia, per esprimersi attraverso indicazioni che mi sembrano, a loro volta, di dubbia opportunità e che qualcuno potrebbe anche contestare nella loro legittimità. Era veramente necessario affermare,  per decreto ministeriale, la necessità di ... evitare la cronicità iatrogena e l'opportunità di compilare bene la cartella individuale riferendosi ad un unico tipo di trattamento? Siamo proprio sicuri che negli eroinomani, a volte, la cronicità tossicomanica (che già esiste e si cerca di contrastare) non venga rinforzata proprio a causa dell'uso inappropriato di trattamenti di disassuefazione o di scalo di farmaci agonisti effettuato quando non sarebbe il caso di farlo?

Quando una prescrizione terapeutica  non è appropriata crea dei danni al paziente, qualunque essa sia. In questo caso, se la cartella non è ben compilata (e le ragioni di una decisione non sono documentate opportunamente), il medico perde molte possibilità di dimostrare  le ragioni delle sue scelte.  In presenza di un trattamento con uno stupefacente potrà essere accusato di aver ceduto il farmaco con una modalità non terapeutica.  Sarà così punibile per un reato praticamente indistinguibile dallo spaccio. Tutto ciò non può accadere nel caso si sia prescritto impropriamente qualunque altro tipo di intervento, indipendentemente dal danno che il paziente ne possa ricavare. Per questo, raccomandazioni corrette (compilare bene la cartella, documentare le ragioni delle scelte terapeutiche, evitare per quanto possibile la cronicità iatrogena) che dovrebbero riguardare la "buona pratica" per qualunque trattamento medico rischiano, in questo contesto, di apparire come una sorta di dissuasione verso un trattamento che è largamente applicato nei Servizi Pubblici.

Tra le reazioni negative la posizione della SITD che, in una lettera del Presidente agli Operatori dei SERT e delle Comunità,  afferma, tra l'altro: "Un aspetto francamente incongruo di tale decreto è la pretesa di definire attraverso uno strumento normativo le modalità in cui si dovrebbe concretizzare la buona pratica di prevenzione della "cronicità della tossicodipendenza".

Nello stesso tempo alcune Regioni contestano che non si sia ascoltato, preventivamente, il loro parere.

Tante reazioni fanno riflettere: possibile che, dopo lunga gestazione, sia uscito un decreto che rischia di finire nel nulla? Nessuno ci aveva pensato oppure ... chissà! Certo è che se il nuovo 444 finisse effettivamente in niente ... anche il concetto di Dipartimento delle Dipendenze e di SERT, inteso come strutture complessa, e, quindi, di alta importanza all'interno del Sistema Sanitario, perderebbe forza. Così come perderebbe importanza un'altro concetto che viene espresso nel Decreto: la "diretta partecipazione a livello operativo e decisionale del privato sociale accreditato o autorizzato operante nel territorio o richiesto da altri territori per specifiche competenze (enti ausiliari, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e "no-profit", associazioni famiglie, e simili)" presume, infatti, un Dipartimento del Pubblico e del  Privato NO PROFIT. E' una visione diversa da quella che potrebbe costituire un Dipartimento di tutti gli Accreditati equiparando di fatto il Pubblico al Privato Sociale e il Privato Sociale al PRIVATO PROFIT.

La situazione è, pertanto, più complessa di quello che sembra. Non è facile capire e distinguere le diverse intenzioni di chi è favorevole e chi si oppone al decreto. L'azione antidroga, intanto, rischia di diventare, per tutta una serie di "ragionevolissimi motivi", (anche di tipo istituzionale) sempre più  ingovernabile. 

Ritengo che sia assolutamente necessario che politici (maggioranza ed opposizione) e tecnici trovino il modo di incontrarsi e lavorare assieme per rivedere le attuali normative affrontando la questione tossicodipendenze ed abuso di sostanze nella sua reale complessità. Devono essere evitate semplificazioni che rischiano di avere effetti paradossali e riviste regole che, alla luce dell'esperienza di questi anni, si sono dimostrate inopportune. Occorre una miglior definizione di che cosa deve essere gestito in prima persona dalle singole Regioni e che cosa, invece, deve essere deciso a livello nazionale e da chi.  Se questo non avverrà sarà sempre più difficile, a qualunque livello, coordinare l'azione complessiva in modo coerente. Proviamo a chiederci a chi giova tutto questo e chi ne pagherà le conseguenze!

(Riccardo C. Gatti 11.7.02)

 

 


Il testo del Decreto

 

Decreto ministeriale  14 giugno 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 / 6 / 2002

 

Disposizioni di principio sull’organizzazione e sul funzionamento dei servizi per le tossicodipendenze delle Aziende Unità sanitarie locali – Sert. di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444.

 

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza";

Visto in particolare, il relativo art. 118, come modificato dall’ articolo 4 della legge 18 febbraio 1999, n. 45, in base al quale il Ministro della sanità determina con proprio decreto l’organico e le caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da istituire presso ogni unità sanitaria locale;

Visto il D.M. 30 novembre 1990, n. 444, concernente la "Determinazione dell’organico e delle caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da istituire presso le unità sanitarie locali";

Visto il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l’accordo Stato-Regioni di cui al provvedimento del 21 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica 15 marzo 1999, ove si prevede che i servizi per le tossicodipendenze si occupino dell’assistenza alle persone che utilizzano sostanze d’abuso, incluse quelle legali;

Visto l’atto d’intesa Stato-Regioni approvato con provvedimento del 5 agosto 1999, che individua le specifiche prestazioni erogabili dai soggetti privati alle persone dipendenti da sostanze d’abuso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001recante "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", nella parte relativa alle prestazioni di assistenza territoriale sia ambulatoriale e domiciliare e sia semiresidenziale e residenziale;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

 

D E C R E T A

Articolo 1

Requisiti generali

 

Articolo 2

Norme di principio sul funzionamento dei Ser.T.

Articolo 3

 

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Roma, 14 giugno 2002-07-01 il Ministro della salute

Sirchia

 

 

Il Ministro del lavoro

E delle politiche sociali

Maroni

 

02A08223

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 147 – serie generale del 25 giugno 2002